22/08/2024
Titoli rilasciati dalle SSML, un vaso di Pandora?
Già in passato si erano diffusi dubbi sulla validità dei titoli rilasciati dalle SSML ed i più accorti si erano rivolti ad uffici scolastici del ministero o territoriali per ricevere pareri in merito. Si faceva però affidamento soprattutto sul fatto che i titoli rilasciati dalle SSML avessero già attribuito punteggio in precedenza, in seguito ad una valutazione forse superficiale, sia in GPS che altri contesti.
Lo scorso giugno è invece intervenuta la risposta del Segretariato Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca all’USR Sicilia, Ambito territoriale di Messina, che chiedeva un riscontro sulla validità dei CLIL rilasciati dalle SSML.
Il Ministero si esprime in modo chiaro e stringente, senza lasciare spazio a interpretazioni, dichiarando esplicitamente, nero su bianco e dopo aver richiamato i due decreti che regolamentano le SSML, dicendo che: “non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso lo scrivente Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata).”
Non solo, il Ministero indica anche i riferimenti normativi che escludono esplicitamente tale possibilità. Non si tratta quindi di titoli che vengono rilasciati perché non è vietata esplicitamente l’erogazione, anzi!
Il Dirigente Dott. Nicodemi esplicita in questo passaggio “Del resto, l’art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi cd. CLIL siano erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica (per scrupolo, si precisa, al riguardo, che nel medesimo senso depongono anche l’art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012 nonché l’art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022 – allegati).
Sulla scorta del dato normativo sopra richiamato, i corsi per l’ottenimento delle certificazioni CLIL eventualmente erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, per quanto di competenza di quest’Ufficio, non hanno valore legale.”
Traduciamo, per i meno avvezzi al burocratese, visto che in questo passaggio abbiamo registrato anche alcune sigle sindacali “lost in translation”.
Il richiamo all’art. 14 del DM 249/2010 non viene fatto dal Dirigente Nicodemi per limitare ai soli CLIL citati dall’art. 14 la mancanza di titolo legale qualora rilasciati da SSML (come interpretato erroneamente da alcuni sindacati). Il riferimento è piuttosto utilizzato come traccia esplicita della ratio normativa che serve ad indirizzare verso una interpretazione autentica che è possibile quindi estendere applicandola anche dove la norma tace in merito agli enti abilitati al rilascio dei titoli; tanto più che in soccorso di questo indirizzo normativo giunge anche il richiamo sia al decreto dipartimentale sia a quello del direttore generale che si inseriscono proprio nello stesso solco.