AtCall Telecomunicazioni

AtCall Telecomunicazioni internet & telephone provider
l'eccellenza nelle telecomunicazioni per le aziende. atcall non ha listini standard ma propone solo soluzioni su misura

Atcall Telecomunicazioni nasce nel 2010 dall'esperienza decennale dei suoi fondatori e collaboratori nell'ambito delle telecomunicazioni professionali, dell'informatica e della gestione delle reti dati. L'unione delle competenze ha contribuito a sviluppare un approccio nella fornitura di servizi che combina i più diversi aspetti tecnologici, con l'obiettivo di fornire ai propri clienti soluzioni a

ffidabili e sicure. Le nostre partnership con Telecom Italia, C**t e Ngi ci permettono di offrire servizi professionali su tutto il territorio nazionale.

22/08/2024

Cassazione: addio alle sanzioni dell’Agenzia delle Entrate

Una notizia straordinaria sta facendo ti**re un sospiro di sollievo a moltissimi cittadini italiani. Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che potrebbe cambiare il destino di molti contribuenti sanzionati dall’Agenzia delle Entrate.

Questa sentenza, che segnerà un precedente importante, ha infatti annullato una sanzione, stabilendo un principio giuridico che sarà applicabile in casi simili in futuro.

L’Agenzia delle Entrate, dipendente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha il compito di accertare e riscuotere i tributi dovuti dai contribuenti italiani, imponendo sanzioni in caso di violazioni. Tuttavia, con questa nuova sentenza, qualcosa è cambiato: in alcuni casi specifici, i cittadini potranno evitare di pagare le sanzioni. Ma cosa è successo esattamente? Approfondiamo i dettagli.


La Sentenza della Cassazione che Ferma l’Agenzia delle Entrate

La sentenza in questione è la numero 12648/2024, pubblicata il 9 maggio di quest’anno. Da quel giorno, i cittadini che si trovano nella stessa situazione del contribuente coinvolto in questa vicenda possono finalmente ti**re un sospiro di sollievo.

Il caso riguarda un contribuente italiano che doveva versare una somma relativa all’IRPEF dell’anno 2011. L’Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento tre anni dopo, e il contribuente aveva ottenuto la dilazione del debito.

Tuttavia, un piccolo ritardo nel pagamento ha fatto scattare la sanzione, portando il contribuente a contestare la decisione.


Tre Giorni di Ritardo con Conseguenze Inaspettate

Il contribuente, che aveva dilazionato il pagamento, ha effettuato un versamento con tre giorni di ritardo. L’Agenzia delle Entrate ha subito contestato il mancato rispetto della scadenza, ma il contribuente ha sostenuto che il pagamento era stato effettuato in una data diversa, come previsto per quel mese.

La controversia è giunta prima alla Commissione Tributaria Regionale siciliana, che ha respinto il ricorso dell’Agenzia, affermando che il pagamento era avvenuto comunque prima della scadenza della rata successiva. Successivamente, la Corte di Cassazione ha confermato l’errore del contribuente, ma ha applicato il principio della “scusabilità”.

Questo principio riconosce che, in presenza di impedimenti o incongruenze negli atti, il contribuente può cadere in errore in buona fede, escludendo così l’obbligo di pagare la sanzione.

Con questa decisione, la Cassazione ha stabilito un importante precedente, offrendo una nuova speranza a tutti coloro che si trovano in situazioni simili.

19/08/2022

TIM, Meloni esce allo scoperto: “Rete unica tlc di proprietà pubblica”

La leader di Fratelli d’Italia: “Seguire esempio di tutte le grandi democrazie occidentali a garanzia della sicurezza nazionale”. E lancia un chiaro messaggio a Vivendi e Cdp: “Un’infrastruttura strategica non può essere lasciata in mano ai privati, soprattutto se stranieri”

La rete di Tlc deve tornare sotto la proprietà statale. Esce allo scoperto Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, il partito dato in pole nei sondaggi in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. “La posizione di FdI è di una rete unica, come accade in tutte le grandi democrazie occidentali, che sia di proprietà pubblica non verticalmente integrata, quindi il punto è scorporare la proprietà della rete, che secondo me non può essere privata come non lo è da nessuna parte per un fatto di sicurezza nazionale e tutela dell’interesse nazionale, dalla vendita del servizio che si deve fare in regime libera concorrenza tra tutti gli operatori”, ha detto ai microfoni di Radio24.

“Un’infrastruttura strategica non può essere lasciata in mano ai privati, soprattutto se stranieri“, ha detto Meloni riferendosi evidentemente a Vivendi, azionista principale di Tim con il 23,75%. Nei giorni scorsi è spuntata l’ipotesi di un’Opa su Tim da parte di Cassa depositi e prestiti: Cdp in quota con il 9,81% stando alle indiscrezioni di Bloomberg salirebbe alla maggioranza – addirittura si prospetta fino al 90% – operazione preliminare alla successiva fusione con Open Fiber nella porzione relativa alla rete. Stando al piano, Tim cederebbe le attività mobili e fisse (30 milioni di abbonati) a concorrenti per circa 13 miliardi di euro – il che farebbe superare l’ostacolo dell’operatore verticalmente integrato nell’ambito della fusione con Open Fiber e quindi del progetto di rete unica – nonché la costola sudamericana Tim Brasil per circa 4 miliardi. Meloni però non si è espressa nel merito: “Continuiamo a lavorare verso questa ipotesi (quella della rete unica a controllo pubblico, ndr) poi su quanto e come, nel merito, si debba fare, bisogna essere molto attenti e prudenti”.

Golden Power, Meloni punta a ulteriori strette

La leader di Fratelli d’Italia ha anche detto che “la golden power va assolutamente estesa, sono per la difesa della nostre produzioni strategiche, dei marchi e delle infrastrutture strategiche”. Una dichiarazione contestuale a quella sulla rete unica che potrebbe avere impatti anche su altre aziende del comparto Tlc in particolare in vista della partita 5G, in Italia ancora tutta da giocare.

21/06/2022

IL PERICOLOSO MONDO DEI CODICI QRCode.
I codici QR sono sempre più diffusi. Sono fondamentalmente una versione più sofisticata dei codici a barre e non sono leggibili dall'uomo, quindi non c'è modo di verificare o controllare preventivamente i dati in essi contenuti, quando li si scansiona. Generalmente permettono di aprire siti web, scaricare applicazioni, raccogliere punti fedeltà, effettuare pagamenti o anche trasferire denaro. Tutto ciò è molto comodo, ma questo purtroppo può nascondere anche delle insidie.
Un codice QR creato dai criminali informatici può portare a un sito di phishing che può sembrare la pagina di accesso di un social network o di una banca online. Occorre fare attenzione perché spesso può nascondere un link abbreviato che rende ancora più difficile riconoscere un link falso. Questo però può essere già un indizio e dovrebbe invitarci a fare un’indagine più approfondita, prima di cliccare.
Come agiscono i truffatori
Gli aggressori che vogliono fare danni con un codice QR devono innanzitutto convincere l'utente a scansionarlo. Questo è possibile sostituendo il codice malevolo ad un codice autentico oppure inserendo un codice QR su un sito web, in un banner, in un'e-mail o persino su un opuscolo stampato.
Negli Stati Uniti sono apparsi adesivi fraudolenti anche su alcuni parchimetri, sfruttando il bisogno delle persone di assolvere un pagamento in tempi brevi e magari facilitandolo con un'App.
In Europa sono state segnalate frodi approfittando della disponibilità delle persone a offrire un aiuto, convinti da sconosciuti per strada a scansionare codici QR per poter trasferire una piccola somma di denaro in beneficenza.
cosa si può fare?
• Essere consapevoli è il primo passo per difendersi dai criminali informatici.
• Fare attenzione al link che appare dopo la scansione del codice. Si ricorda tra l'altro che una sua abbreviazione non dovrebbe essere necessaria.
• Prima di scansionare un codice QR su un poster o su una lavagna, fare un rapido controllo "fisico" per assicurarsi che il codice non sia fissato sopra l'immagine originale.
• Utilizzare un programma come QR Scanner di G DATA, che permette di controllare i codici QR per verificare la presenza di contenuti dannosi e siti web falsi.
• Non pubblicare mai sui social media immagini di documenti personalizzati contenenti le immagini complete di questi codici, perché questi possono contenere informazioni personali, che possono essere così divulgate erroneamente.
• Coinvolgere le autorità in caso di dubbi e se è coinvolto il vostro denaro informate immediatamente la vostra banca.

06/06/2022

referendum del 12 giugno 2022

03/05/2022

Agenzia Cybersecurity, ecco i software e servizi russi da sostituire

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare di ACN che indica le soluzioni delle categorie Endpoint Security e WAF legate alla Russia che gli enti pubblici devono "diversificare", e spiega come procedere

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare n. 4336 dell’Agenzia di Cybersecurity Nazionale (ACN), attesa da giorni, con i dettagli e indicazioni procedurali sulla “diversificazione” dei prodotti e servizi di sicurezza informatica legati alla Federazione Russa prescritta dal Decreto Legge n. 21 del 21 marzo scorso.

Il decreto (art. 29) prevede infatti che “al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche […], derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti, in conseguenza della crisi in Ucraina, le medesime amministrazioni procedano tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso”.

Più nello specifico, il decreto prevede che i prodotti da diversificare appartengano alle categorie che secondo l’ACN assicurano le seguenti funzioni di sicurezza: a) sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed Endpoint Detection & Response (EDR); b) web application firewall (WAF).

Rispetto a queste premesse, dalla circolare appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale si deduce che per “diversificazione” si intende la sostituzione dei prodotti e servizi in oggetto con altri prodotti e servizi delle stesse categorie, con un piano di migrazione pensato in modo che “in nessun momento venga interrotta la funzione di protezione garantita dagli strumenti oggetto della diversificazione”.

Da notare che le indicazioni del Decreto, e quindi della Circolare, sono obbligatorie per gli enti pubblici, ma si possono considerare delle best practice anche per le organizzazioni private.

Il concetto di base del Decreto e della Circolare è che la guerra in Ucraina impone una rivalutazione dei rischi connessi alla sicurezza informativa. Né il Decreto né la Circolare fanno riferimento a eventuali rischi di utilizzi impropri o criminosi dei prodotti e servizi da diversificare, ma si limitano a considerare solo i rischi che tali prodotti e servizi possano non essere aggiornati, manutenuti e assistiti tecnicamente in modo adeguato a causa della crisi in Ucraina.

I prodotti da diversificare

Venendo specificamente ai contenuti della circolare, l’ACN prescrive che i prodotti e servizi di IT Security che le pubbliche amministrazioni sono tenute a diversificare sono quelli di Kaspersky Lab e Group-IB per la categoria endpoint security, e quelli di Positive Technologies per la categoria WAF (Web Application Firewall), il tutto “anche se commercializzati tramite canale di rivendita indiretta e/o anche veicolati tramite accordi quadro o contratti quadro in modalità on-premise o da remoto”.

La circolare prosegue poi con alcune indicazioni procedurali raccomandate per gli enti pubblici che devono procedere alla diversificazione, nell’ambito delle best practice definite nel Framework nazionale per la cybersecurity e la data protection, edizione 2019.

Le 6 fasi raccomandate per la migrazione

In particolare l’ACN raccomanda di:

1) censire dettagliatamente i prodotti e servizi utilizzati nelle categorie endpoint security e WAF analizzando gli impatti degli aggiornamenti degli stessi sull’operatività (tempi di manutenzione necessari);

2) identificare e valutare i nuovi servizi e prodotti (da adottare al posto di quelli da diversificare, ndr) validandone la compatibilità con i propri asset, nonchè la complessità di gestione operativa delle strutture di supporto in essere;

3) definire, condividere e comunicare i piani di migrazione (ai nuovi prodotti e servizi, ndr) con tutti i soggetti interessati a titolo diretto o indiretto, quali organizzazioni interne alle amministrazioni e soggetti terzi;

4) validare le modalità di esecuzione del piano di migrazione su asset di test significativi, assicurandosi di procedere con la migrazione dei servizi e prodotti sugli asset più critici soltanto dopo la validazione di alcune migrazioni e con l’ausilio di piani di ripristino a breve termine al fine di garantire la necessaria continuità operativa. Il piano di migrazione dovrà garantire che in nessun momento venga interrotta la funzione di protezione garantita dagli strumenti oggetto della diversificazione;

5) analizzare e validare le funzionalità e integrazioni dei nuovi servizi e prodotti, assicurando l’applicazione di regole e configurazioni di sicurezza proporzionate a scenari di rischio elevati (es. autenticazione multi-fattore per tutti gli accessi privilegiati, attivazione dei soli servizi e funzioni strettamente necessari, adozione di principi zero-trust);

6) assicurare adeguato monitoraggio e audit dei nuovi prodotti e servizi, prevedendo adeguato supporto per l’aggiornamento e la revisione delle configurazioni in linea.

L’ACN raccomanda comunque di procedere applicando principi generali di gestione del rischio, e controllare costantemente i canali di comunicazione della stessa ACN.

di Daniele Lazzarin

19/04/2022

Dal 30 giugno il POS diventa veramente obbligatorio, e l'obbligo di emettere fattura elettronica è esteso ai forfettari.

Il Governo ha anticipato la misura dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022. Prevista una multa di 30 euro ai quali si somma il 4% del valore della transazione negata. L'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche ai forfettari con redditi superiori ai 25.000 euro

A partire dal 30 giugno in Italia sarà veramente effettivo per i negozianti l'obbligo di POS. Un obbligo che sulla carta esiste già da anni ma che, non esistendo sanzioni, non è rispettato da tutti. A metà anno, però, si cambia registro grazie al nuovo decreto PNRR2 varato dal Consiglio dei Ministri, che anticipa di 6 mesi la misura, che inizialmente sarebbe dovuta scattare solo dal 1° gennaio 2023.

Cosa cambia per gli esercenti?

Per chi è già dotato di POS e consente ai clienti di pagare con bancomat o carta di credito, non ci saranno differenze. Gli esercenti che invece fino a ora si sono dimostrati restii ai pagamenti elettronici, dovranno adeguarsi: se infatti dovessero rifiutare un pagamento tramite carte, rischierebbero una multa di 30 euro, al quale va aggiunto il 4% della transazione negata. Per fare un esempio pratico, su un acquisto da 100 euro, la multa complessiva sarebbe di 34 euro.

Se la misura è molto apprezzata dai cittadini, che finalmente non si vedranno più respinte transazioni con la carta, lo stesso non si può dire di molti esercenti, che proprio non amano l'idea di dotarsi di POS, e delle associazioni di categoria. Secondo Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio, “la diffusione dei pagamenti elettronici va perseguita mettendo in campo scelte decise di abbattimento delle commissioni e dei costi a carico di consumatori e imprese, a partire dal potenziamento dello strumento del credito d’imposta sulle commissioni pagate dall’esercente e prevedendo la gratuità dei cosiddetti micropagamenti. Puntare asimmetricamente sulle sanzioni non giova ai processi di modernizzazione del sistema dei pagamenti, peraltro già in pieno sviluppo”.

Una critica a nostro avviso poco convincente, se consideriamo che oggi i negozianti hanno la possibilità di scegliere fra differenti soluzioni per il POS, alcune delle quali non prevedono alcuna commissione.

Fattura elettronica: dal 1° luglio obbligo esteso anche ai forfettari

L'obbligo di emettere fattura elettronica è in vigore già da qualche anno ma a oggi alcune categorie erano escluse, fra queste chi aderisce al regime forfettario. Dal 1° luglio 2022, anche i forfettari però dovranno attrezzarsi e iniziare a emettere fatture elettroniche. Non tutti, però, ma solo per chi fattura cifre superiori ai 25.000 euro annuali. Chi è al di sotto di questa soglia, può ancora affidarsi alle fatture tradizionali.
di Alberto Falchi

17/03/2022

Limiti pagamenti in contanti, per il 2022 torna ad essere di 2.000 euro.

Il valore della soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, ritorna ad essere stabilito in misura pari o superiore a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi alla misura pari o superiore a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Lo ha stabilito il Decreto Milleproroghe, che è intervenuto sulla misura delle precedente Legge di Bilancio che fissava a mille euro il tetto massimo di pagamenti effettuati in contanti a partire dal 1° gennaio 2022.
La situazione torna quindi ad essere quella precedente, vale a dire che per questi mesi è ancora possibile effettuare pagamenti in contanti fino a 2mila euro.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro, si ricorda che sono esenti dall’obbligo della tracciabilità e possono quindi essere effettuati anche in contanti, i pagamenti operati nell’ambito dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro domestico, tirocini formativi e le borse di studio, così come anche gli anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (come ad esempio rimborso spese viaggio, vitto, alloggio).

Sperando che non accada e tutto si fermi qui, ma in caso di escalation del conflitto le aziende informatiche Russe potre...
28/02/2022

Sperando che non accada e tutto si fermi qui, ma in caso di escalation del conflitto le aziende informatiche Russe potrebbero essere forzate ad eseguire ordini dello stato.
Alcune hanno accesso ai nostri server, ai nostri Hard Disk, sistemi operativi, Antivirus. Altri usati per far funzionare le insfrastrutture o le aziende del nostro paese.

Fate girare questo elenco al fine di avvisare istituzioni e imprenditori.

Poi ognuno agirà nel modo che riterrà più opportuno.

24/02/2022

PayPal farà pagare 10€ a chi non usa il proprio conto! Ecco le novità in arrivo.

PayPal sta informando i suoi utenti su alcuni cambiamenti alle sue condizioni di utilizzo del servizio che andranno a regime dal prossimo 6 maggio 2022. Tra queste novità c'è quella che potrebbe far discutere di più ossia la quota di 10€ da pagare in caso in cui non si utilizzi il conto. Ecco i dettagli.

PayPal sta rilasciando ai propri utenti una comunicazione in cui afferma che dal prossimo 6 maggio 2022 cambierà alcune sue condizioni di utilizzo del servizio, introducendo novità che saranno considerate accettate automaticamente dagli utenti a meno di una recessione dal contratto con la stessa società. Le novità sono diverse ma quella che potrebbe far chiacchierare maggiormente è l'introduzione di una tariffa di 10€ addebitata in modo del tutto automatico nel caso in cui l'utente non abbia usato il proprio conto PayPal per più di 12 mesi. Ma vediamo tutti i dettagli e tutte le novità.
PayPal: 10€ di addebito se non usi il conto per più di 12 mesi

Dunque a partire dal prossimo 6 maggio 2022, PayPal modificherà alcune delle proprie condizioni di servizio. Come detto farà pagare una tariffa di 10€ a tutti coloro che non utilizzeranno per più di 12 mesi il proprio conto aperto sulla struttura. Il costo sarà addebitato direttamente sul conto dei venditori da ottobre 2022 e sui conti personali da ottobre 2023. Non solo perché ci saranno anche alcune modifiche che riguarderanno il cambio di sede legale di PayPal che da Londra passerà al Lussemburgo. E ancora nuovi termini sugli acquisti degli NFT con un limite alle transizioni.

Non è però tutto, ecco tutti i dettagli dei cambiamenti delle condizioni di servizio.

- Modifica al programma Protezione vendite in modo da ampliare l'elenco degli articoli non idonei, che ora includerà taluni token non fungibili (NFT) associati a transazioni il cui importo sia superiore a 10.000 USD.
- Modifica delle azioni che può intraprendere qualora l'utente svolga attività non consentite mediante la pubblicazione di contenuti illeciti tramite il sito web PayPal o l'utilizzo dei servizi PayPal.
- Modifica della sezione Reclami aggiungendo ulteriori informazioni relative ai reclami dei clienti.
- Integrazione nelle Condizioni d'uso delle condizioni principali dell'accordo sulle Informazioni importanti sui pagamenti e sul servizio, incluse le informazioni sull'entità PayPal che fornisce i servizi PayPal, informazioni generiche sul servizio e chiarimenti sulle comunicazioni, sulle condizioni e sulla risoluzione.
- Specifica che i consumatori hanno a disposizione 14 giorni per esercitare il proprio diritto di recesso dalle Condizioni d'uso.
- Modifica della legge applicabile dalla legge inglese alla legge del Lussemburgo e il foro competente dai tribunali inglesi ai tribunali del Lussemburgo per allinearsi alla sede di PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., banca registrata nel Lussemburgo.
- Aggiunta di una nuova sezione per i titolari di conti Business in cui si chiarisce che gli importi a loro dovuti da PayPal in relazione ai propri prodotti e servizi possono essere soggetti a revisione o svalutazione da parte di un'autorità di vigilanza o controllo. PayPal è tenuta a includere tale sezione in modo che le autorità pubbliche non debbano prestare supporto a istituti finanziari come PayPal nel caso in cui riscontrino difficoltà finanziarie.
- Introduzione di una tariffa per inattività per i conti che siano risultati inattivi per almeno 12 mesi consecutivi. La tariffa inizierà a essere addebitata sui conti dei venditori da ottobre 2022 e sui conti personali da ottobre 2023.

Per continuare a utilizzare PayPal dunque sarà obbligatorio sottostare al nuovo regolamento. Chiaramente sarà possibile anche non accettarlo e in questo caso però l'unica condizione sarà quella di disattivare il proprio account prima della sua entrata in vigore. di Bruno Mucciarelli

18/01/2022

Telemarketing selvaggio, il Garante Privacy dà l’ok al registro opposizioni per i cellulari

Gli utenti potranno opporsi anche alle telefonate effettuate con sistemi automatizzati. L’iscrizione comporterà la revoca dei precedenti consensi per evitare il perdurare di eventuali abusi

Si stringe il cerchio sull’attivazione del nuovo Registro delle opposizioni, quello che consentirà agli italiani di registrare il proprio numero di cellulare per bloccare le attività di telemarketing selvaggio e quindi di non ricevere più chiamate indesiderate dalle aziende a fini promozionali.

Nei giorni scorsi il viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto ha annunciato che “l’iter è completato” e che al massimo a inizio febbraio si metterà il bollino sul provvedimento. E il Garante Privacy ha appena annunciato di aver espresso parere favorevole al nuovo schema di regolamento che prevede, fra l’altro, la possibilità per gli utenti non solo di opporsi alla ricezione delle chiamate indesiderate tramite operatore, ma anche a quelle effettuate con l’uso di sistemi automatizzati, modalità che fino ad ora era sfuggita alle limitazioni sancite dalla disciplina previgente.

Il testo accoglie le osservazioni espresse dal Garante per la privacy in precedenti pareri e tiene conto delle norme contenute nel “decreto capienze, puntualizza l’autorità in una nota in cui si evidenzia che l’iscrizione al Registro comporterà anche la revoca dei precedenti consensi espressi dai consumatori, così da evitare il perdurare di eventuali abusi.

“Apprezziamo il fatto che siano state accolte le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali al fine di offrire maggiori tutele ai consumatori contro le chiamate indesiderate, in particolare quelle automatizzate – sottolinea il Presidente del Garante Pasquale Stanzione -. La modifica normativa apportata con il “decreto capienze” e questo nuovo regolamento attuativo, pur assicurando ampio spazio alla concorrenza e all’iniziativa commerciale, offrono tutela ai cittadini rispetto a un fenomeno, quale quello del telemarketing selvaggio, particolarmente invasivo e intollerabile, soprattutto per i più vulnerabili”.

“Il Garante della Privacy ha espresso il suo parere favorevole al nuovo schema di regolamento sul Registro pubblico delle opposizioni. Un positivo passo in avanti verso la tutela dei diritti degli utenti nel settore del telemarketing”, ha commentato su Twitter Simone Baldelli, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

02/01/2022

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